La Società

LO STATUTO DELL'ACCADEMIA UNIVERSITARIA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Mod. 28 aprile 2016 – 8° Congresso A.U.O.T., Pisa

Art. 1
L’Accademia Universitaria di Ortopedia e Traumatologia (in sigla A.U.O.T.) è un’associazione scientifica senza scopo di lucro, fondata a Varese il 6 (sei) novembre 2008 (duemilaotto), con le seguenti finalità:
● promuovere le ricerche nel campo della fisiologia e della patologia dell’apparato locomotore;
● favorire la divulgazione dell’attività scientifica di giovani ricercatori;
● costituire un “forum” per il confronto e la condivisione delle linee di ricerca tra gli atenei universitari italiani;
● monitorare le esigenze comuni e supportare l’attività degli specializzandi, creando strategie di interscambio culturale e omogeneità tra le varie Scuole di Specializzazione;
● patrocinare attività formative e di aggiornamento sulla ricerca in campo ortopedico e traumatologico;
● promuovere premi scientifici, borse di studio e scambi di ricercatori tra centri universitari;
● promuovere i rapporti internazionali (viaggi, ricerca);
● curare aspetti medico-legali inerenti la professione.

Art. 2
L’A.U.O.T. ha la sua sede in Roma, Via Nicola Martelli 3, presso la SIOT (Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia).

Art. 3
L’A.U.O.T. è composta da:
● Docenti, ricercatori universitari in ruolo per il settore scientifico-disciplinare MED 33 (Malattie dell’Apparato Locomotore).
● Dottorandi (durante il periodo formativo, senza diritto di voto).
● Prof. Ordinari, Prof. Associati, Ricercatori in quiescenza da non oltre 3 aa., previa richiesta individuale, senza diritto di voto.
Le categorie dei soci sono le seguenti:
1) Soci Ordinari
2) Soci Aggregati
Possono far parte dell’Associazione con la qualifica di “Socio Ordinario”: docenti, ricercatori universitari in ruolo per il settore scientifico-disciplinare MED 33 (Malattie dell’Apparato Locomotore.
I Soci ordinari hanno diritto di voto.
Possono far parte dell’Associazione con la qualifica di “Socio Aggregato”: i Dottorandi (durante il periodo formativo), i Prof. Ordinari, i Prof. Associati, i Ricercatori in quiescenza da non oltre 3 aa.
I Soci Aggregati partecipano a tutte le attività scientifiche didattiche e culturali dell’Associazione.
I Soci Aggregati non hanno diritto di voto.
I Soci Ordinari e i Soci Aggregati sono tenuti al versamento della quota associativa, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea Generale, entro il 31/10 di ogni anno a valere per l’anno successivo. In caso di mancato versamento della quota associativa per due annualità consecutive, al componente moroso  verrà inviato dal Segretario un sollecito tramite posta elettronica. Se, trascorsi 30 gg dal ricevimento del sollecito, la posizione amministrativa non verrà regolarizzata, il componente verrà automaticamente considerato decaduto.
E’ dovere dei soci osservare le regole dell’associazione in conformità allo Statuto della stessa.
Lo stato di socio dà diritto a partecipare agli eventi culturali e a tutte le attività comunitarie (gruppi di studio e lavoro) promosse dall’Associazione.
La qualità di socio non è trasmissibile.
La partecipazione all’associazione viene a cessare con la perdita dei requisiti necessari (docente o ricercatore universitario in ruolo) o per richiesta scritta del socio inviata al Presidente.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di proporre all’Assemblea Generale l’espulsione di un socio solo in caso di atti o comportamenti che possano arrecare grave offesa agli interessi e agli scopi dell’associazione, o per atti personali che possano danneggiare la reputazione dell’associazione. L’espulsione è resa esecutiva solo dopo approvazione a maggioranza da parte dell’Assemblea Generale.
Il socio escluso può ricorrere all’Autorità Giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione.
I soci che abbiano receduto o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Art. 4
Gli organi costitutivi dell’A.U.O.T. sono i seguenti:

Assemblea Generale.
E’ costituita da tutti i soci, ciascuno dei quali ha diritto di voto. L’Assemblea Generale ordinaria viene convocata dal Presidente (in caso di suo impedimento dal Vice Presidente) del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, mediante comunicazione scritta a ciascun socio almeno 30 (trenta) giorni prima dell’adunanza. Anche una copia fotostatica o fax o messaggio di posta elettronica di cui sia possibile provare l’avvenuta ricezione da parte del destinatario, senza firma originale sono considerati sufficienti come lettere di convocazione. L’Assemblea Generale può essere inoltre convocata in via straordinaria su richiesta del Presidente o della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei soci. L’Assemblea provvede:
● all’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
● all’approvazione della relazione annuale predisposta dal Presidente;
● all’approvazione del bilancio dell’Associazione.
Nell’Assemblea Generale possono essere discussi e votati solo argomenti posti all’ordine del giorno.
Le deliberazioni dell’Assemblea Generale sono prese a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per modificare lo Statuto occorre il consenso della maggioranza qualificata dei due terzi dei soci. In seconda convocazione è sufficiente il consenso della metà dei presenti all’Assemblea.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli Associati (art. 21 comma 3 C.C.).
I Soci che non possono intervenire di persona all’Assemblea possono farsi rappresentare, con delega scritta. Ogni Socio può farsi portatore di una sola delega.



Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è formato da:
● Presidente: è il rappresentante legale dell’Associazione ed è il portavoce dei pareri espressi dall’Assemblea Generale; rimane in carica per tre anni; convoca l’Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo, di cui redige gli ordini del giorno; può delegare proprie singole facoltà ad un membro del Consiglio Direttivo;
● Vice Presidente (succede al Presidente alla fine del mandato);
● Past Presidente.
● due Consiglieri;
● Segretario-Tesoriere.
Il Vice Presidente, i due Consiglieri e il Segretario-Tesoriere vengono eletti dai Soci a scrutinio segreto, in occasione dell’Assemblea Generale, e durano in carica tre anni. Il Vice Presidente è il Presidente eletto ed assume tale carica alla fine del suo mandato; pertanto l’elezione diretta del Presidente viene effettuata solo in occasione della prima Assemblea Generale.
I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire tale carica per più di due mandati consecutivi.
Il Consiglio viene convocato su richiesta del Presidente o di almeno la metà dei suoi componenti, e si occupa dell’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, oltre che della pianificazione delle iniziative promosse dalla stessa. Il Consiglio delibera a maggioranza; i membri del Consiglio hanno uguale diritto di voto.
In caso di parità, il voto del Presidente deve considerarsi doppio.

Collegio dei Revisori dei Conti.
E’ formato da due soci, eletti dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo. Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi componenti non possono essere eletti più di due volte consecutive.

Art. 5
Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad investire singoli membri dello stesso con responsabilità di decisione per gli atti nei quali essi agiscono come rappresentanti dell’A.U.O.T. L’assunzione di un impegno avviene per delega del Consiglio Direttivo.
La delega di un membro del Consiglio per scopi ben precisati deve essere definita nei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo in modo preciso ed inequivocabile.
La revoca di tale delega può essere assunta a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Art. 6
La costituzione dell’A.U.O.T. non comporta lo scioglimento del Collegio dei Professori Ordinari di Ortopedia, la cui attività permane in base allo Statuto e Regolamento vigenti.

Art. 7
L’A.U.O.T. è un’Associazione che persegue esclusivamente scopi culturali, con l’intento primario di promuovere e divulgare l’attività scientifica di giovani ricercatori in campo nazionale e internazionale. Essa pertanto si propone di organizzare una Riunione annuale, in cui possano essere presentati alla comunità accademica i risultati degli studi condotti e nello stesso tempo essere pianificati progetti di ricerca futuri. La sede e la presidenza della Riunione sono decise dal Consiglio Direttivo sulla base delle candidature proposte dai soci.

Art. 8
L’A.U.O.T. è un’associazione indipendente, non affiliata né subordinata ad altre Società scientifiche. La cooperazione con altre Società scientifiche, italiane o estere per sviluppare progetti di comune interesse dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 9
L’A.U.O.T. potrà stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, previo assenso formale delle stesse da parte del Consiglio Direttivo, se finalizzate a progetti di interesse nazionale o internazionale che coinvolgono due o più atenei universitari.

Art. 10
Il fondo comune dell’A.U.O.T. è costituito dalle quote associative stabilite dall’Assemblea Generale, da donazioni, da lasciti e da contributi di enti pubblici e soggetti privati, oltre che dai beni acquisiti con questi contribuiti. Tale fondo può essere utilizzato solo in conformità dello Statuto dell’associazione. I singoli soci non possono chiederne la divisione né quote personali in caso di recesso.

Art. 11
L’anno di bilancio è l’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre); l’Esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni Esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art. 12
Per quanto non previsto dalle norme del presente Statuto valgono le disposizioni delle leggi speciali vigenti in materia e le norme del Codice Civile.

Art. 13
Il presente Statuto, dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea, per motivi organizzativi e di continuità della vita associativa entrerà immediatamente in vigore.

 

 

Firmatari:
Biagio Moretti
Lia Gabri Notaio

Pisa, 28 aprile 2016
Allegato “A” al Rep. 12.928/8.191 Notaio Lia Gabri